Il seguente statuto deve essere discusso e definitivamente approvato per adeguarlo alla legge vigente.
Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
1 . 1 Si è costituito nel gennaio 1971 un complesso corale denominato "CORO TORRE FRANCA" [in seguito più brevemente indicato come "Coro"], ente non commerciale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, con sede in Mattarello, provincia di Trento, via Poli n. 7.
1 . 2 Il Coro aderisce alla "Federazione dei Cori del Trentino", della quale riconosce, accetta ed applica gli intendimenti.
1 . 3 Tale affiliazione significa piena consonanza ai fini ed ai progetti generali della Federazione Cori del Trentino, pur nell'autonomia propria del Coro per l'attuazione e l'organizzazione di detti fini e progetti.
Art. 2 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE
2 . 1 Il Coro non ha fini di lucro ed è apolitico. Per questa sua caratteristica non parteciperà a manifestazioni richieste da soggetti politici.
2 . 2 Il Coro è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini che, condividendo la passione per la musica, integrano in comune la propria personalità, promuovono tutte quelle attività culturali, di promozione sociale, della persona e del tempo libero atte allo scopo di sviluppare ed affinare il senso artistico dei partecipanti, principalmente attraverso l'attività canora, o comunque utili al conseguimento dello scopo statutario.
2 . 3 Il Coro è composto da voci femminili e maschili, ovvero "misto".
2 . 4 Il Coro è parrocchiale e cura la musica sacra in funzione delle celebrazioni liturgiche.
2 . 5 Cura inoltre la musica classica, folcloristica, della montagna e di ogni altro genere.

2 . 6 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il Coro:

a. si impegna nella formazione ed educazione musicale dei soci, mediante l'attuazione di piani formativi;

b. si propone l'organizzazione del tempo libero, fruendo dei servizi resi da altri Enti di Servizio, Enti pubblici e privati operanti sul territorio, eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;

c. promuove in particolare la diffusione dei valori della musica, in una visione che pone tale attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona.

2 . 7 Per sottolineare il suo spirito solidaristico, nel limite del possibile il Coro si renderà disponibile, sentito il parere del Consiglio Direttivo, a prestazioni ispirate alla solidarietà ed alla beneficenza, assicurate naturalmente le spese vive.
2 . 8 Nella luttuosa circostanza della morte di un socio-corista o di un membro del suo nucleo familiare [genitori, coniuge, fratelli e figli], il Coro parteciperà alle esequie cantando musiche di circostanza, salvo difficoltà straordinarie sancite dal Consiglio Direttivo.
Art. 3 - PATRIMONIO ED ENTRATE
3 . 1 Il patrimonio del Coro è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad esso a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

3 . 2 Per l'adempimento dei suoi compiti, il Coro dispone delle seguenti entrate:

a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, da altri proventi derivanti dalle attività statutarie, da liberalità;

b. proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";

c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;

d. proventi derivanti da eventuali ed occasioni attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

3 . 3 E' vietato distribuire, anche in modo indiretti, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Coro, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3 . 4 Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3 . 5 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento del Coro né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dal Coro può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al Coro a titolo di versamento al fondo di dotazione.
3 . 6 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
3 . 7 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.
3 . 8 Le divise del Coro rimangono in dotazione ad ogni singolo corista, che le curerà con diligenza. Nel caso in cui un corista abbandoni per qualsiasi motivo il Coro, dovrà restituire le divise al Presidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo. Qualora la divisa non fosse in buono stato di conservazione al momento della restituzione, il corista provvederà a sue spese alla riparazione.
Art. 4 - I SOCI
4 . 1 Possono far parte del Coro tutte le persone di ambo i sessi che accettino gli scopi fissati dallo Statuto, previo parere tecnico del maestro ed approvazione della Direzione, alla quale è data facoltà di accogliere i nuovi coristi.
4 . 2 L'adesione al Coro è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
4 . 3 Chi intende aderire al Coro deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che il Coro stesso si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto ed i regolamenti.
4 . 4 Il Consiglio Direttivo entro due mesi esamina le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse; in assenza di accoglimento entro il termine predetto, la domanda si intende respinta.
4 . 5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo e titolo.
4 . 6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività del Coro e sono a loro disposizione le strutture, i mezzi e le attività del Coro: il tutto con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interno vigenti.
4 . 7 I soci pagano la quota annua nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4 . 8 Tutti i soci maggiorenni hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo ed hanno espressamente:

a. il diritto a partecipare ad ogni attività del Coro;

b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del Coro;

c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dallo Statuto;

d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi al Coro direttamente o indirettamente dalla Federazione Cori del Trentino o da altri Enti cui il Coro aderisce o aderirà.

4 . 9 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo, a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.
4 . 10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile.

4 . 11 Rientra nei doveri di ciascun socio-corista, tra gli altri, anche:

a. sostenere e collaborare alle attività del Coro;

b. partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

c. frequentare regolarmente le prove, osservarne gli orari [specie l'inizio], avvertire in caso di impossibilità a parteciparvi il maestro del Coro o un membro del Consiglio Direttivo o altro corista;

d. partecipare ad ogni concerto del Coro, cui non può mancare se non per gravi motivi di famiglia, di salute o di lavoro;

e. tenere all'interno degli ambienti del Coro il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione ed al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;

f. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione ed al funzionamento del Coro, secondo le necessità organizzative delle attività promosse;

g. suggerire al Consiglio Direttivo qualsiasi informazione che possa essere utile al Coro e che sarà poi discussa dal Consiglio stesso.

4 . 12 La partecipazione quale "vocalista" di un corista a manifestazioni di altri cori dovrà essere autorizzata dal Consiglio Direttivo.
4 . 13 Fra i soci-coristi deve regnare la massima lealtà ed un affetto fraterno, sostenuto dal comune sentimento per la musica. Tale comportamento, unito a grande serietà, dovrà essere presente in ogni manifestazione a cui il Coro partecipi, per il buon nome del complesso e del nostro paese.
4 . 14 Eventuali rimostranze si faranno presenti nel luogo adatto, cioè nella sede del Coro, e discusse a mente serena nella successiva prima riunione del Coro stesso.
Art. 5 - RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI
5 . 1 Chiunque aderisca al Coro può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.
5 . 2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando: a. manchino per tre volte consecutive alle prove senza giustificato motivo o senza averne dato preavviso ad un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o al maestro; b. non provvedano al versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento;
5 . 3 Nel caso in cui il corista mancasse alle prove per tre volte consecutive senza giustificato motivo, o senza darne preavviso ad un qualsiasi membro del Consiglio Direttivo o al maestro
5 . 4 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida, può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.
ART. 6 - DIRITTO DI RIVALSA
6 . 1 Il Coro ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione dello stesso.
ART. 7 - ORGANI DEL CORO
7 . 1 Sono Organi del Coro: a. l'Assemblea; b. il Consiglio Direttivo.
ART. 8 - L'ASSEMBLEA
8 . 1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario del Coro. Le sue deliberazioni sono sovrane.
8 . 2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente del Coro o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.
8 . 3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote associative che tali risultino da almeno il ventesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.
8 . 4 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.
8 . 5 Vige il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.
8 . 6 I componenti gli Organi direttivi hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non in possesso dei requisiti di cui al terzo paragrafo del presente articolo.
8 . 7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
8 . 8 Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.
8 . 9 Spetta al Presidente di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.
8 . 10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.
8 . 11 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione.
8 . 12 Le Assemblee Straordinarie sono convocate ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In questo caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.
8 . 13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi su modifiche allo Statuto è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8 . 14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento del Coro, è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno la metà più uno degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8 . 15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante l'affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede del Coro, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo, con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.
8 . 16 L'Assemblea ordinaria: a. elegge ogni triennio i componenti il Consiglio Direttivo; b. annualmente vota il bilancio o consuntivo economico e finanziario; c. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività del Coro e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti; d. delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
8 . 17 L'Assemblea straordinaria: a. elegge, nella ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine triennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo; b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto; c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione; d. delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
8 . 18 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto.
8 . 19 Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
8 . 20 All'Assemblea hanno diritto di partecipazione i maestri, con diritto di parola.
ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO
9 . 1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione del Coro e cura collegialmente tutta l'attività associativa.
9 . 2 E' composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea tra i soci maggiorenni aventi diritto al voto. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
9 . 3 Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e i suoi componenti sono rinnovabili.
9 . 4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare presieduto dal consigliere più anziano; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Presidente, Vice Presidente, Cassiere, Segretario e Delegati alle varie attività.
9 . 5 La rappresentanza legale del Coro spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri Consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
9 . 6 Il Presidente rappresenta il Coro. Ha l'incarico specifico di tenere compatta l'istituzione e di interessarsi, coadiuvato e consigliato dagli altri membri del Consiglio Direttivo, del buon andamento del coro sotto ogni profilo, sia morale che organizzativo. Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
9 . 7 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
9 . 8 Il Cassiere redige il libro delle entrate e delle uscite e custodisce il fondo comune. In occasione di manifestazioni e di gite provvederà, assieme al presidente, agli incassi ed al pagamento delle spese. Dopo ogni manifestazione provvederà a dare un consuntivo dei movimenti di cassa al Consiglio Direttivo.
9 . 9 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio del Coro.
9 . 10 Il Consiglio Direttivo, nell'attuazione dello scopo sociale, può chiedere la collaborazione di esperti, anche non soci, con i quali concorderà il compenso relativo alle loro prestazioni.
9 . 12 Il Consiglio Direttivo nomina, fra i soci, il Responsabile Artistico, al quale compete il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, nell'ambito di quanto autorizzato dal Consiglio Direttivo.
9 . 13 Il Responsabile Artistico ha il compito importante della formazione dei coristi. Dirige il Coro, sceglie le canzoni e le insegna.
9 . 14 Il Responsabile Artistico non ha compiti di gestione a partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.
9 . 15 Stanti i valori di fondo che ispirano l'azione del Coro, la Presidenza Onoraria della stessa è attribuita al Rappresentante pro-tempore della comunità cristiana di Mattarello, ovvero il Parroco.
9 . 16 Il Presidente Onorario esercita il suo servizio pastorale nel Coro, non ha compiti di gestione, partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola. Può consigliare ed indirizzare la scelta dei canti per la S. Messa.
9 . 17 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti.
9 . 18 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
9 . 19 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

9 . 20 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

a. la richiesta annuale di affiliazione alla Federazione Cori del Trentino secondo la procedura prevista;

b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

c. la presentazione, in tale occasione, anche di un piano programmatico relativo all'attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

d. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;

e. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;

f. la fissazione delle quote sociali;

g. la proposta di modifica dello Statuto e la proposta di emanazione e di modifica dei regolamenti sociali;

h. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli Organismi pubblici e privati, Federazioni ed altri Enti;

i. la facoltà di nominare tra i soci dei soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso.

9 . 21 Tutte le cariche associative sono onorifiche, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.
ART. 10 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

10 . 1 Il Consiglio Direttivo decade:

a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;

b. per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell'arco del triennio, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti.

ART. 11 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
11 . 1 L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
11 . 2 Entro i primi quattro medi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o consuntivo economico e finanziario dell'esercizio precedente, in termine utile comunque per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
ART. 12 - SCIOGLIMENTO
12 . 1 La durata del Coro è illimitata.
12 . 2 Lo scioglimento del Coro deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.
12 . 3 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.
12 . 4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 13 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
13 . 1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irritale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Trento.
ART. 14 - NORME APPLICABILI
14 . 1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile.